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Inchiesta Prisma spostata a Roma: perché è un punto a favore della Juventus, ma non inciderà sull'esito del processo

La pronuncia di incompetenza territoriale emessa dalla Cassazione ha ancora una volta dato il via a interpretazioni: l'avv. Ettore Traini fa chiarezza

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Ettore Traini

Ettore Traini

Avvocato

Avvocato penalista ed esperto di diritto dello Sport. Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Milano; è stato anche sostituto procuratore federale Figc

La quinta sezione della Corte di Cassazione, in data 6 settembre, si è pronunciata in merito alla questione della incompetenza territoriale relativa al Processo Prisma, in cui la Juventus e altri 12 indagati, fra i quali anche Agnelli, Nedved e Paratici, rispondono, a vario titolo, dei reati di aggiotaggio, false comunicazioni sociali e ostacolo alla vigilanza.

La pronuncia di incompetenza territoriale emessa dalla Cassazione ha ancora una volta dato il via a interpretazioni, congetture, considerazioni che, la maggior parte delle volte, sono solo il frutto di dietrologia spicciola oppure condizionate – e quindi viziate – dalla appartenenza a questa o a quella tifoseria calcistica.

Juventus, il nodo della competenza territoriale

In realtà si tratta solo di un provvedimento, quello della Cassazione che, al netto appunto delle polemiche scaturite, è semplicemente l’esito di una valutazione relativa alla luogo in cui è stato commesso il presunto reato.

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Che cosa dice l’art. 8 comma 1 del CPP

Infatti la legge, ossia il nostro codice di procedura penale al comma 1 dell’art. 8, dispone che il Giudice competente a conoscere e decidere una fattispecie di reato sia quello del luogo in cui è stato commesso il primo reato contestato (locus commissi delicti).

In attesa del deposito delle motivazioni della decisione è comunque possibile ipotizzare che il Tribunale sia stato scelto come autorità competente in quanto sede del service della piattaforma virtuale che veicola le comunicazioni borsistiche.

La mossa della difesa

La questione della incompetenza territoriale è stata posta dai difensori della società Juventus e degli altri indagati dinanzi al Giudice dell’udienza preliminare di Torino dott. Marco Picco e riguarda in sostanza la legittima pretesa di veder riconosciuto il diritto di essere giudicati dal giudice naturale individuato sulla base di criteri oggettivi, in questo caso dalle norme sulla competenza territoriale.

La decisione del Giudice di Torino

Il Giudice, uniformandosi alla recente novità introdotta con la Riforma Cartabia, non ha deciso sulla questione bensì ne ha demandato la soluzione alla Cassazione, la quale si è espressa accogliendo appunto la tesi della difesa.

Ciò che comunque rileva sono le eventuali conseguenze che questa decisione comporta, sia sul piano strettamente penale che sul piano disciplinare sportivo.

Le conseguenze della pronuncia della Cassazione

Le conseguenze sul piano penale sono relative nel senso che, in ossequio al principio di conservazione degli atti di indagine compiuti, questi ovviamente non risentono in alcun modo della pronuncia di incompetenza territoriale, pertanto gli elementi di prova raccolti durante la fase delle indagini preliminari sono pienamente utilizzabili, in tal senso l’art 26 del codice di procedura penale è chiaro:

“L’inosservanza delle norme sulla competenza non produce l’inefficacia delle prove già acquisite…”

Resta invece aperta la questione dell’autonomia della Procura della Repubblica di Roma perché, in questo senso, le opinioni sono differenti, una sostiene che l’autorità investita della competenza sia comunque vincolata a quanto già svolto dalla Procura incompetente, altra invece sostiene che l’autonomia delle scelte processuali sia comunque riconosciuta.

Resta quindi possibile che la Procura di Roma, investita della competenza, possa agire autonomamente e decidere diversamente rispetto a quanto fatto dalla Procura di Torino, anche se questa appare tuttavia una mera ipotesi di scuola.

Le conseguenze in ambito disciplinare sportivo

Sul piano sportivo, la pronuncia della Cassazione rileva ancor meno in quanto, per giurisprudenza costante degli organi di giustizia sportiva, gli atti compiuti dalla Procura della Repubblica ordinaria e regolarmente trasmessi ai sensi dell’art 116 cpp alla Procura federale della Figc sono utilizzabili anche laddove, in sede penale, siano dichiarati in seguito inutilizzabili.

In tal senso non solo si è espressa la giustizia sportiva in più occasioni ma anche la Giustizia amministrativa ha avuto modo di occuparsi della questione giungendo alle stesse conclusioni

In conclusione, la pronuncia della Corte di Cassazione assegna sicuramente un punto a favore della difesa degli indagati e della società Juventus, tuttavia ciò non condiziona in alcun modo la valutazione della eventuale responsabilità penale di tutti i soggetti indagati demandata ora al Tribunale di Roma, ritenuto dalla Corte di Cassazione il giudice naturale della vicenda, né tantomeno ha conseguenze in tema di utilizzabilità degli elementi di prova raccolti dalla Procura di Torino.

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