La richiesta di archiviazione presentata dalla Procura della Repubblica di Torino ed il successivo provvedimento di accoglimento da parte del Giudice per le indagini preliminari, a favore degli ex vertici dirigenziali della società Juventus Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Fabio Paratici, Marco Re, Stefano Bertola e Stefano Cerrato per la parte relativa al reato di false fatture ha dato il via ad una serie di considerazioni per lo più infondate.
- Cosa cambia sul piano disciplinare sportivo?
- Altri profili di responsabilità penale ravvisati dalla Procura
- Autonomia e indipendenza della Giustizia disciplinare sportiva
- L'auspicabile riforma della Giustizia sportiva
Cosa cambia sul piano disciplinare sportivo?
La prospettazione di uno tsunami in grado di ribaltare gli esiti raggiunti dalla Giustizia sportiva con riguardo alla società Juventus è la considerazione più gettonata.
In realtà si tratta di conclusioni del tutto prive di pregio giuridico che scontano la pregiudiziale di essere il frutto di analisi dettate dal tifo.
La Procura così ha motivato la sua richiesta:
“È emersa la finalità prevalentemente bilancistica e non fiscale delle operazioni di scambio contestate. Queste operazioni risultano neutre, ‘a somma zero’, sotto il profilo finanziario, tese solo a consentire di registrare un ricavo immediato, spalmando i costi negli anni successivi”, pertanto, “anche ritenendo artificiali i valori contrattuali, la Juventus non ha avuto alcun concreto vantaggio fiscale da queste operazioni”.
Nessun vantaggio fiscale, quindi, da queste operazioni ma comunque poste in essere, secondo la Procura: “al fine di celare l’erosione del capitale sociale e raggiungere gli obiettivi imposti dal Financial Fairplay“.
Altri profili di responsabilità penale ravvisati dalla Procura
Con questa richiesta di archiviazione cade quindi l’accusa di false fatturazioni per vantaggio fiscale ma restano in campo altri aspetti processuali delicati ossia: false comunicazioni sociali di società quotata in borsa (per i bilanci 2019/20/21), ostacolo agli organi di vigilanza, manipolazione del mercato.
Peraltro, le dichiarazioni rese dai i tre ex sindaci della società Juventus, la cui posizione è stata archiviata, Paolo Piccatti, Nicoletta Paracchini e Silvia Lirici supportano, se ancora ce ne fosse necessità, le decisioni della Giustizia sportiva.
Infatti, secondo la Procura di Torino «appare chiara la (loro) mancata conoscenza dei profili illeciti. In più emerge la netta presa di distanza dalle modalità di gestione della Juventus».
Autonomia e indipendenza della Giustizia disciplinare sportiva
In ogni caso, ciò che molti commentatori dimenticano è l’autonomia di cui gode la giustizia sportiva rispetto alla giustizia ordinaria e l’indipendenza della stessa.
I principi cui si attiene la GS ossia quelli enunciati all’art 4 di lealtà, correttezza ecc, sono idonei, di per sé soli, a fondare una pronuncia di responsabilità disciplinare.
Quindi, anche a prescindere dalle considerazioni generali che possono essere svolte con riguardo alla decisione della Procura di Torino accolta dal Giudice per le indagini preliminari, le decisioni della Giustizia sportiva sono allo stato immodificabili.
L’unica strada percorribile, in via del tutto ipotetica e a parer dello scrivente del tutto priva di fondamento, potrebbe essere quella della richiesta di revocazione, ciò laddove i legali della Juventus dovessero ravvisare, nella decisione di archiviazione, un mutamento delle condizioni che avevano condotto la Giustizia sportiva a sanzionare la società Juventus.
L’auspicabile riforma della Giustizia sportiva
Chiarito ciò, l’esigenza di riforma della Giustizia sportiva è in ogni caso fondata e l’andamento ondivago di questo procedimento la giustificherebbe.
Professionalizzazione degli organi di giustizia sportiva ed in particolare quelli della FIGC , criteri di selezione e di valutazione di ammissione nei ranghi della giustizia attraverso esami e concorsi; queste sarebbero le modifiche che garantirebbero una maggiore efficienza dell’operato di giudici ed inquirenti della Giustizia domestica.