Dalla lettura dell’ordinanza di applicazione di 19 misure cautelari emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Milano dott. Domenico Santoro nei confronti di alcuni esponenti apicali della Curva Sud e Curva Nord del tifo organizzato, rispettivamente di Milan e Inter, emerge, oltre alle gravi contestazioni di carattere penale mosse nei confronti di costoro, un quadro inquietante circa i rapporti intessuti da questi soggetti e alcuni tesserati delle società milanesi.
- Inter e Milan e il procedimento di prevenzione
- Lo scenario: l'ipotesi della messa in amministrazione giudiziaria
- I rapporti con la tifoseria
- Il ruolo dello Slo
- Il caso Juventus
- Che cosa prevede il Codice di Giustizia sportiva
- Il precedente
Inter e Milan e il procedimento di prevenzione
La vicenda in esame presenta due ambiti differenti da analizzare: l’aspetto penale e l’aspetto disciplinare sportivo. Il sostituto procuratore di Milano dott. Marcello Viola, nell’immediatezza dei fatti e alla luce delle emergenze istruttorie, ha dichiarato che le due società e i tesserati sono da considerarsi in questa vicenda parti offese.
L’unica conseguenza, quantomeno per i due club, è l’avvio di un procedimento di prevenzione da parte della Procura.
Con il procedimento di prevenzione, che è un istituto giuridico con finalità meramente preventive, i magistrati di Milano intendono spingere Inter e Milan a recidere qualsivoglia legame con gli ultras.
Lo scenario: l’ipotesi della messa in amministrazione giudiziaria
Ma, se ciò non dovesse avvenire, i magistrati potrebbero porre sotto un loro diretto controllo la gestione della società attraverso la messa in amministrazione giudiziaria.
Un esito questo da escludersi in radice posto che entrambe la compagini si sono messe subito a disposizione degli inquirenti per risolvere le criticità emerse in seguito a questa vicenda. In quest’ottica, quali potrebbero essere le misure da adottare al fine di evitare la reiterazione di episodi di questo tipo?
Sicuramente dovrà essere migliorato il modello organizzativo, ex d.lgs. n.231/2001, di entrambe le società che si è dimostrato carente o quantomeno inidoneo proprio sul fronte del rapporto con gli ultras.
I rapporti con la tifoseria
Tutto ciò, ad esempio, nonostante nel modello organizzativo della società Inter, approvato dal Consiglio di Amministrazione della stessa società in data 26.3.2024, si faccia espresso riferimento, in modo articolato e puntuale, agli aspetti relativi ai rapporti con la tifoseria.
Il ruolo dello Slo
È di tutta evidenza quindi che qualcosa non abbia funzionato nell’applicazione di queste precise previsioni.
Nell’ottica di migliorare il modello organizzativo potrebbe essere utile, fra le altre cose, potenziare il ruolo dello Slo (Supporter liaison Officer), ossia la figura che è istituzionalmente preposta a tenere i contatti fra tifosi e società, e potenziare anche i rapporti dello stesso Slo con la Questura.
Altro fronte sul quale, in ragione di quanto emerso, appare necessario intervenire è quello relativo alla vendita/cessione dei biglietti di ingresso allo stadio.
Queste attività, in particolare, dovranno essere permesse solo ed esclusivamente attraverso i canali ufficiali, con impedimento quindi di cessioni a prezzi calmierati o a titolo gratuito.
In buona sostanza dovrà essere prosciugato lo stagno in cui hanno proliferato e guadagnato in modo illecito i soggetti coinvolti.
Il caso Juventus
Sotto questo profilo, la società Juventus, ad esempio, dopo l’indagine della Procura della Repubblica di Torino sulle infiltrazioni della ‘ndragheta nel tifo organizzato e le sanzioni disciplinari sportive subite nel 2017, ha attuato una politica virtuosa di gestione dei rapporti con i propri sostenitori volta proprio ad evitare commistioni e ricatti, accettando anche di pagarne un prezzo in termini di contestazioni e “sciopero del tifo”.
Che cosa prevede il Codice di Giustizia sportiva
Sul piano sportivo, ovviamente, le conseguenze sono diverse perché differenti sono le norme e i principi ai quali fare riferimento.
Il Codice di Giustizia sportiva della Figc riguarda infatti solo i tesserati e nel caso in esame potrebbe essere configurata, a norma di tale testo, una responsabilità di carattere disciplinare per i soli soggetti tesserati, giocatori, tecnici e dirigenti, che risultino in qualche modo coinvolti nell’indagine.
L’articolo 25 del codice di giustizia della Figc prevede, sotto il titolo: “Prevenzione di fatti violenti” stabilisce che
“Durante le gare o in situazioni collegate allo svolgimento della loro attività, ai tesserati è fatto divieto di avere interlocuzioni con i sostenitori o di sottostare a manifestazioni e comportamenti degli stessi che costituiscano forme di intimidazione, determino offesa, denigrazione, insulto per la persona o comunque violino la dignità umana”.
Quindi, potrebbe allo stato profilarsi una responsabilità disciplinare a norma di tale articolo unitamente all’art. 4 dello stesso codice Figc che impone a tutti i tesserati di tenere un comportamento ineccepibile e inappuntabile sotto ogni profilo, nella parte in cui dispone che “(i tesserati) osservano i principi della lealtà, della correttezza, e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”.
Il precedente
Diversa invece è la posizione delle due società e sul punto giova ricordare il precedente relativo alla Juventus che, nel 2017, per vicende analoghe, venne sanzionata: con 60 mila euro di multa a carico della Società e un turno di campionato con la curva chiusa; nonché con 100 mila euro di multa nei confronti dell’allora Presidente Agnelli.