Singolare episodio in una partita di Prima Categoria in Piemonte. Durante il match valido per il girone D tra Bacigalupo e Barracuda, l’arbitro ha concesso un calcio di rigore alla squadra padrona di casa dopo aver sentito un giocatore degli ospiti bestemmiare all’interno dell’area di rigore.
La partita è finita 3-2 per il Bacigalupo ma il match sarà da ripetere. Lo stesso arbitro ha ammesso sul referto l’errore tecnico: l’eventuale bestemmia o ingiuria va punita con una punizione indiretta, e non con il calcio di rigore. Il Giudice Sportivo è quindi intervenuto e ha disposto la ripetizione del match.
Questo il comunicato del giudice:
– visto il reclamo presentato dalla società  USD BARRACUDA, relativo alla gara disputata in data 4/11/2018 contro la società  ASD BACIGALUPO, ritualmente presentato al Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta a mezzo plico raccomandato spedito in data 7/11/2018 ed anticipato a mezzo telefax in pari data alle ore 18:32, ed altresì regolarmente comunicato alla squadra avversaria a mezzo posta raccomandata con spedizione in data 7/11/2018, con il quale la reclamante si duole di un errore tecnico commesso dall’arbitro nel corso del secondo
tempo di gioco della suddetta partita, errore che avrebbe influito sul regolare svolgimento della gara, con conseguente richiesta di ripetizione della stessa;
– nello specifico, la società  USD BARRACUDA riferisce che al minuto 9 della ripresa un proprio
tesserato, Sig. Gianpiero Opsi, schierato in campo con la maglia n. 5, avrebbe pronunciato a voce alta, nella propria area, un’espressione di incitamento rivolta ai propri compagni, intesa come espressione blasfema dall’arbitro, il quale assegnava calcio di rigore in favore dell’ASD BACIGALUPO invece che il calcio di punizione indiretta come previsto dal Regolamento del Giuoco del Calcio;
– esaminati gli atti di gara, dai quali risulta l’espulsione al minuto 9 del secondo tempo del predetto giocatore  dell’USD  BARRACUDA,  Sig.  Gianpiero  Opsi, proprio  per  aver  proferito  espressione blasfema, e sentito altresì l’arbitro Sig. Salvatore Sangiovanni il quale ha confermato di aver assegnato, in ragione di tale infrazione, calcio di rigore in favore dell’ASD BACIGALUPO;
– visto l’articolo 12 del Regolamento del Giuoco del Calcio, che prevede al numero 2) l’assegnazione di una punizione indiretta in favore della squadra avversaria qualora un giocatore protesti, usi un linguaggio e/o dei gesti offensivi, ingiuriosi o minacciosi o compia altre infrazioni verbali, come nel caso in esame, e ritenuto dunque sussistente il lamentato errore tecnico nell’applicazione della norma
DELIBERAÂ
– di accogliere il reclamo presentato dalla USD BARRACUDA, in quanto fondato;
–  di  disporre  la  ripetizione  della  gara  del  Campionato  di  Prima  Categoria,  Girone  D,  ASD BACIGALUPO – USD BARRACUDA;
– di non addebitare la tassa di reclamo alla società  USD BARRACUDA, visto l’accoglimento del gravame.
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