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Punisce la bestemmia con il rigore: interviene il giudice sportivo

L'arbitro sbaglia e il giudice sportivo annulla il match.

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Punisce la bestemmia con il rigore: interviene il giudice sportivo Fonte: 123RF

Singolare episodio in una partita di Prima Categoria in Piemonte. Durante il match valido per il girone D tra Bacigalupo e Barracuda, l’arbitro ha concesso un calcio di rigore alla squadra padrona di casa dopo aver sentito un giocatore degli ospiti bestemmiare all’interno dell’area di rigore.

La partita è finita 3-2 per il Bacigalupo ma il match sarà da ripetere. Lo stesso arbitro ha ammesso sul referto l’errore tecnico: l’eventuale bestemmia o ingiuria va punita con una punizione indiretta, e non con il calcio di rigore. Il Giudice Sportivo è quindi intervenuto e ha disposto la ripetizione del match.

Questo il comunicato del giudice:

– visto  il  reclamo  presentato  dalla  società  USD  BARRACUDA,  relativo  alla  gara  disputata  in  data 4/11/2018  contro  la  società  ASD  BACIGALUPO,  ritualmente  presentato  al  Comitato  Regionale Piemonte Valle d’Aosta a mezzo plico raccomandato spedito in data 7/11/2018 ed anticipato a mezzo telefax in pari data alle ore 18:32, ed altresì regolarmente comunicato alla squadra avversaria a mezzo posta raccomandata con spedizione in data 7/11/2018, con il quale la reclamante si duole di un errore tecnico commesso dall’arbitro nel corso del secondo
tempo di gioco della suddetta partita, errore che avrebbe  influito  sul  regolare  svolgimento  della  gara,  con  conseguente  richiesta  di  ripetizione  della stessa;

– nello  specifico,  la  società  USD  BARRACUDA  riferisce  che  al  minuto  9  della  ripresa  un  proprio
tesserato, Sig. Gianpiero Opsi, schierato in campo con la maglia n. 5, avrebbe pronunciato a voce alta, nella  propria  area,  un’espressione  di  incitamento  rivolta  ai propri compagni, intesa come espressione blasfema dall’arbitro, il quale assegnava calcio di rigore in favore dell’ASD BACIGALUPO invece che il calcio di punizione indiretta come previsto dal Regolamento del Giuoco del Calcio;

– esaminati  gli  atti  di  gara,  dai  quali  risulta  l’espulsione  al  minuto  9  del  secondo  tempo  del  predetto giocatore   dell’USD   BARRACUDA,   Sig.   Gianpiero   Opsi, proprio   per   aver   proferito   espressione blasfema,  e  sentito  altresì  l’arbitro  Sig.  Salvatore  Sangiovanni  il  quale  ha  confermato  di  aver assegnato, in ragione di tale infrazione, calcio di rigore in favore dell’ASD BACIGALUPO;

– visto l’articolo 12 del Regolamento del Giuoco del Calcio, che prevede al numero 2) l’assegnazione di una punizione  indiretta  in  favore  della  squadra avversaria  qualora  un  giocatore  protesti,  usi un linguaggio e/o dei gesti offensivi, ingiuriosi o minacciosi o compia altre infrazioni verbali, come nel caso in esame, e ritenuto dunque sussistente il lamentato errore tecnico nell’applicazione della norma

DELIBERA 

– di accogliere il reclamo presentato dalla USD BARRACUDA, in quanto fondato;

–   di   disporre   la   ripetizione   della   gara   del   Campionato   di   Prima   Categoria,   Girone   D,   ASD BACIGALUPO – USD BARRACUDA;

–  di  non  addebitare  la  tassa  di  reclamo  alla  società  USD  BARRACUDA,  visto  l’accoglimento  del gravame.

SPORTAL.IT

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