Giornata di lavoro straordinario per Gerardo Mastrandrea, il Giudice Sportivo della Lega Serie A, chiamato a pronunciarsi sulle due partite di recupero giocate il giorno precedente: Sassuolo-Napoli e Inter-Atalanta. Due gare che hanno determinato l’adozione di provvedimenti soprattutto nei confronti della capolista, la lanciatissima formazione di Simone Inzaghi, che viaggia a vele spiegate verso lo Scudetto.
- Inter, Bastoni squalificato: salterà il Genoa
- Cori contro Gasperini: sanzionata l'Inter
- Petardi e fumogeni, graziate Napoli e Sassuolo
Inter, Bastoni squalificato: salterà il Genoa
Proprio l’Inter, infatti, è stata la squadra maggiormente sanzionata dal Giudice Mastrandrea. Che, anzitutto, ha squalificato per un turno Alessandro Bastoni, il difensore protagonista – peraltro – di un episodio che ha fatto arrabbiare e non poco gli atalantini: il contrasto con Miranchuk poco prima del gol di De Ketelaere, poi annullato dall’arbitro Colombo dopo consulto Var per un tocco col braccio del russo. Nessuna sorpresa: Bastoni era in diffida e dunque il giallo rimediato nel corso del match lo taglierà fuori dal prossimo appuntamento, la sfida casalinga di lunedì 4 marzo contro il Genoa.
Cori contro Gasperini: sanzionata l’Inter
Per la società nerazzurra, però, anche una sanzione di tipo economico, determinata dal comportamento dei propri tifosi. Agli ispettori federali, infatti, non sono sfuggiti i cori denigratori indirizzati a più riprese a Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta. Offese che, per Mastrandrea, sono quantificabili in quattromila euro di ammenda. Questa la giustificazione della sanzione nei confronti dell’Inter: “Per avere suoi sostenitori, in alcuni momenti della gara, intonato cori insultanti nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria”.
Petardi e fumogeni, graziate Napoli e Sassuolo
Nessuna sanzione, invece, per l’Atalanta e per le protagoniste dell’altra partita di recupero, Sassuolo e Napoli. Al Mapei Stadium, per la verità, come si legge nel comunicato, “sostenitori di Napoli e Sassuolo hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo e utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala)”. Tuttavia, “considerato che nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a)
b) e d) CGS”, il Giudice ha stabilito “di non adottare provvedimenti sanzionatori“.