Con la notifica da parte della Procura Federale della Figc della Comunicazione di conclusione delle indagini si è chiuso il primo filone delle indagini della Giustizia sportiva in tema di Plusvalenze. Come noto al centro delle indagini ci sono alcune operazioni di mercato condotte da alcune società dei massimi campionati nazionali, ritenute sospette dagli inquirenti.
- Plusvalenze Serie A: a che punto sono le indagini
- Plusvalenze: indagini e iter processuale
- Plusvalenze: cosa rischiano le squadre coinvolte
- Cosa rischiano concretamente le squadre coinvolte
Plusvalenze Serie A: a che punto sono le indagini
Le società calcistiche coinvolte e che hanno ricevuto l’atto sono le seguenti: Juventus, Napoli, Empoli, Genoa e Samp per quanto riguarda la serie A; Pisa e Parma di serie B; Pescara e Pro Vercelli di Lega pro e due club non più affiliati, Novara e Chievo.
L’indagine, sorta in seguito alla segnalazione della Covisoc, riguarda 62 casi di operazioni sospette e si basa anche sul materiale istruttorio trasmesso dalla Procura della Repubblica di Torino. In un altro articolo avevamo spiegato cosa sono le Plusvalenze dal punto di vista economico e che effetti abbiano nei bilanci delle società.
Plusvalenze: indagini e iter processuale
In questi casi, come per la maggior parte degli scandali calcistici degli ultimi anni, sono proprio le risultanze dell’indagine penale ad essere il fondamento dell’indagine disciplinare.
Si pensi, ad esempio, all’importanza delle intercettazioni telefoniche (disposte dalla Procura della Repubblica e trasmesse a norma dell’art. 116 c.p.p. alla Procura Federale) e alla loro valenza probatoria sia in sede penale che in quella disciplinare.
A questo punto, dopo la notifica dell’atto, le società coinvolte avranno la possibilità di:
- accedere ai fascicoli,
- prendere copia degli atti,
- svolgere attività difensiva mediante richiesta di audizione,
- fare richiesta di archiviazione oppure proporre istanza di patteggiamento.
All’esito la Procura Federale deciderà se procedere con il deferimento oppure proporre l’archiviazione.
Plusvalenze: cosa rischiano le squadre coinvolte
Allo stato quindi non vi è nulla di definitivo in quanto vi è solo la prospettazione dell’accusa. Tuttavia, proprio sulla scorta di quanto contestato, è possibile fare qualche riflessione.
Ebbene, la prima domanda alla quale dobbiamo rispondere è:
Nel caso di deferimento, cosa rischiano queste società? La semplice ammenda, una penalizzazione o addirittura la retrocessione?
Verifichiamo le contestazioni.
Dal comunicato stampa emesso dalla società Juventus il 21 febbraio 2022 si evince che gli addebiti contestati riguarderebbero la violazione dell’art. 31 comma 1, e degli artt. 4 e 6 del Codice di Giustizia sportivo, si tratta quindi di violazioni di carattere economico gestionale.
Ammenda
- Ed in particolare, l’art. 31 cgs configura l’ipotesi di illecito amministrativo (non sportivo) laddove vi sia una mancata produzione oppure l’alterazione o falsificazione, materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli organi di Giustizia sportiva, dalla Commissione di Vigilanza sule Società di calcio Professionistiche (COVISOC) ecc.
Per tale contestazione, nel caso i cui i comportamenti addebitati non siano stati finalizzati ad ottenere indebitamente l’iscrizione a una competizione cui non avrebbero potuto essere ammessi (ipotesi prevista dal comma 2 dell’art. 31, non contestata alla predetta società) è prevista la sanzione dell’ammenda. - Quanto invece agli articoli 4 e 6 del Codice di Giustizia sportiva questi prevedono, il primo, l’obbligo per i tesserati e le società di rispettare i principi previsti dalle Carte Federali nonché l’obbligo di comportarsi in modo in modo corretto, leale e probo nonché, il secondo, la responsabilità della società per l’operato di chi la rappresenta ai sensi della normativa federale
Analoghe considerazioni possono essere svolte anche con riguardo alla posizione delle altre società e quindi la sanzione che in concreto può prevedersi applicata, nel caso ovviamente di un deferimento, non potrà essere che l’ammenda.
Penalizzazione in classifica
Solo nell’ipotesi che i comportamenti contestati siano ritenuti particolarmente gravi, ai sensi dell’art. 4, in relazione all’art. 8 lett.g Cgs, si potrebbe prospettare una penalizzazione in classifica.
Esclusione dal campionato
E solo nell’ipotesi in cui l’illecito amministrativo sia stato commesso per ottenere l’indebita iscrizione al campionato di competenza potrebbe applicarsi la sanzione dell’esclusione dal campionato.
Cosa rischiano concretamente le squadre coinvolte
In conclusione, sulla base degli elementi fino ad ora emersi ed anche considerando le precedenti pronunce della Giustizia sportiva su questi temi, è da escludersi, in caso di deferimento e successiva condanna, l’applicazione di una sanzione più grave dell’ammenda.