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Salernitana-Reggiana, il verdetto del Giudice Sportivo

Assegnato il 3-0 a tavolino in favore dei campani per la partita non disputata lo scorso 31 ottobre.

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Salernitana-Reggiana, il verdetto del Giudice Sportivo Fonte: Getty Images

Nulla da fare per la Reggiana.

Gli emiliani si sono infatti visti infliggere la sconfitta a tavolino per 3-0 per la partita contro la Salernitana, non disputata lo scorso 31 ottobre.

La squadra di Alvini aveva una lunga serie di assenti a causa del Coronavirus, ma aveva già usufruito del “jolly”, ovvero della possibilità di chiedere il rinvio di una partita, quella contro il Cittadella della settimana precedente.

Grazie a questa decisione la Salernitana sale a 14 punti, al secondo posto della classifica insieme al Chievo, a -2 dall’Empoli capolista.

Questo il comunicato:

“Il Giudice Sportivo, visto il rapporto dell’Arbitro circa la gara, non iniziata per mancata presentazione della squadra della  Soc. Reggiana; 
visto il ricorso sulla regolarità della gara prevista per il 31 ottobre 2020, ore 16.00, in Salerno, Stadio  Arechi, preannunciato il 2 novembre 2020 e pervenuto nei termini il 3 novembre 2020;  
visti gli atti tutti posti nella disponibilità di questo Giudice, o per invio diretto o per trasmissione da  parte della Procura Federale (come da invio in data 10 novembre 2020 ore 20.21 da parte della detta  Procura, all’uopo investita dell’onere di acquisire documentazione da questo Giudice con mail del 2  novembre 2020 ai sensi degli artt. 61, comma 1, e 62, comma 2, CGS); 
vista la decisione assunta dal Consiglio Federale il 9 novembre 2020 con riferimento all’art.1.3. delle  “Regole relative all’impatto Covid-19 gestione dei casi di positività e rinvio gare” (C.U. n.29 del 13  ottobre 2020); 
vista l’assenza di memorie pervenute nei termini, a seguito della fissazione della data di assunzione  della decisione comunicata con PEC del 13 novembre 2020, ore 9.38; 
considerato che la Soc. Reggiana, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, ha fatto  ricorso a questo Giudice per chiedere: 

in via principale, acclarare e dichiarare, anche previo intervento, in fase istruttoria, della  Procura Federale per gli accertamenti del caso, la sussistenza della forza maggiore i sensi  dell’art.55 delle N.O.I.F. in ordine alla mancata disputa della gara in oggetto, e, per l’effetto,  rimettere gli atti alla Lega Nazionale Professionisti Serie B per la rifissazione della partita  medesima; 

in estremo e denegato subordine, astenersi dal comminare alla Società ricorrente la  penalizzazione di un punto in classifica, in forza della disposizione di al par. 1.3 del  Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Professionisti Serie B n. 29 del 13 ottobre 2020”. 

Ritenuta la documentazione disponibile sufficiente per assumere le decisioni in ordine alla gara di  stretta pertinenza di questo Giudice; 
atteso che, con riferimento alla sussistenza della forza maggiore, da considerarsi quale “impossibilità  oggettiva della prestazione” per il cd. factum principis indipendente dalla volontà dell’obbligato,  dagli accertamenti svolti dalla Procura Federale è emerso che l’ASL non ha mai e in alcun modo  vietato alla Società Reggiana di effettuare la trasferta a Salerno. In particolare la Procura Federale, in  ordine ad un eventuale divieto dell’ASL di affrontare la trasferta a Salerno, ha evidenziato che  “dall’esame della corrispondenza intercorsa tra la Soc. Reggiana e l’ASL – documentazione fornita  dalla stessa Reggiana Calcio – non si rileva alcun divieto tassativo alla trasferta ordinato dall’Ausl Re bensì, da parte di quest’ultima, una mera presa di conoscenza della situazione dello stato di salute  del Gruppo Squadra e delle ventotto misure adottate dalla Reggiana con riferimento ai protocolli  sanitari”; rilevando, peraltro, che “l’Ausl si limita, invero, a riferire che è necessario continuare a  mantenere le misure di prevenzione in corso considerato l’incremento dei numeri dei casi già  segnalato dalla Società”; 

Atteso che, con riferimento alla domanda di non comminare alla ricorrente la penalizzazione di un  punto in classifica, occorre evidenziare: i) in primo luogo, che l’art.1.3, pur trattandosi di una mera  norma organizzativa dell’attività agonistica demandata alla Lega B (in particolare alla disciplina del  rinvio delle gare), stante l’assoluta peculiarità della situazione emergenziale Covid 19, in via del tutto  eccezionale può considerarsi derogatorio rispetto all’art. 53, comma 2, delle NOIF, come da decisione  assunta dal Consiglio Federale il 9 novembre 2020; ii) in secondo luogo, che dagli accertamenti svolti  dalla Procura Federale è emerso che “la Società A.C. Reggiana 1919, alla data del 31 ottobre 2020  aveva 28 () calciatori ai quali era stato assegnato il numero di maglia: di questi 28 (ventotto), ben  18 (diciotto) erano positivi al Covid-19, pertanto solo 10 (dieci) calciatori (di cui 1 portiere)  potevano essere schierati, non raggiungendo, quindi il numero di 13 (tredici) calciatori”; 

In scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 59 del 3 novembre 2020, ai sensi del  combinato disposto degli artt. 53 delle N.O.I.F e dell’art. 1.3 del Comunicato Ufficiale n. 29 della  Lega Nazionale Professionisti Serie B del 13 ottobre 2020 delibera di applicare alla Soc. Reggiana  per la mancata disputa della gara in oggetto, la perdita della gara per 0-3″.

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