Sette i calciatori squalificati in B e tutti per una giornata. Multe per sette società: lanciati in campo, durante le partite, bottiglie d’acqua, petardi, fumogeni e accendini .
CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ADORNI Davide (Cittadella): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
CERRI Alberto (Perugia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
GATTO Leonardo Davide (Salernitana): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.000,00
MAMMARELLA Carlo (Pro Vercelli): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra; già diffidato (Quinta sanzione).
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BARILLA’ Antonino (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
D’ANGELO Angelo (Avellino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
VIVES Giuseppe (Pro Vercelli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso numerosi fumogeni nel proprio settore; per avere inoltre, al 14° del secondo tempo, lanciato una bottiglietta d’acqua in direzione di un calciatore della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco due petardi ed un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, al 36° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un accendino in direzione di un calciatore della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, al 32° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, al 33° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. FOGGIA per avere suoi sostenitori, al 31° del secondo tempo, acceso tre fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. PESCARA per avere suoi sostenitori, al 5° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
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