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Acerbi-Juan Jesus: che cosa rischia davvero il difensore dell'Inter, il parere dell'avvocato

Le norme vigenti in merito al caso più controverso e discusso spiegate dal nostro esperto, l'Avv. Ettore Traini, in attesa di conoscerne l'epilogo

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Ettore Traini

Ettore Traini

Avvocato

Avvocato penalista ed esperto di diritto dello Sport. Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Milano; è stato anche sostituto procuratore federale Figc

Durante l’incontro di calcio fra Inter e Napoli, secondo quanto riferito dal giocatore del Napoli Juan Jesus, lo stesso sarebbe stato oggetto di un epiteto di contenuto discriminatorio da parte del calciatore dell’Inter, Francesco Acerbi.

In particolare, verso il 15′ della ripresa, il calciatore del Napoli si avvicinava all’arbitro Federico La Penna della sezione di Roma, mostrandogli il patch sul braccio “Keep racism out” e riferendogli “… mi ha detto ne(…)ro”, indicando Acerbi.

La reazione di Acerbi dopo la segnalazione di Juan Jesus

Lo stesso Acerbi, insieme a Barella e Dimarco, a quel punto, si avvicinava anch’egli all’arbitro allargando le braccia verso Juan Jesus intendendo, apparentemente, chiedere scusa. In seguito, tuttavia, Acerbi negava tale ultima circostanza affermando, di contro, di non aver apostrofato Juan Jesus con insulti razzisti, bensì di essere stato in realtà frainteso dallo stesso.

Questi i fatti sommariamente riportati, frutto delle immagini televisive e delle dichiarazioni fin qui rese dai soggetti coinvolti.

Le norme: l’art.28 CGS e l’art. 2 dello Statuto FIGC

La disciplina prevista dalla normativa in tema di contrasto ai fenomeni di discriminazione razziale in sede sportiva è particolarmente severa, poiché le sanzioni previste per comportamenti del genere sono estremamente afflittive, come confermato dai precedenti provvedimenti emessi in casi analoghi dalla Giustizia domestica.

Segnatamente, l’art. 28 del codice di giustizia sportiva e l’art 2 dello Statuto Figc delineano una nozione di comportamento discriminatorio in linea con quella, inflessibile, adottata dagli organismi e dalle istituzioni internazionali.

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L’art. 2 dello Statuto prevede una disposizione di principio di natura programmatica, mentre l’art. 28 tipizza la fattispecie prevedendo sia il precetto che la sanzione.

La sanzione: dieci giornate

Il primo comma dell’art 28 cgs, infatti, così dispone:

“Costituisce comportamento discriminatorio ogni condotta che, direttamente o indirettamente comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale ovvero configura propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori”.

Il comma 2 prevede, invece, le sanzioni: “…è punito con la squalifica per almeno dieci giornate di gara…”. Ed è questa la sanzione irrogabile al calciatore Acerbi laddove fosse provata la sua responsabilità.

Le indagini

Attualmente, il Giudice sportivo non ha preso una decisione, avendo demandato alla Procura Federale della Figc il compito di approfondire la vicenda e di svolgere ulteriori indagini; ciò nonostante il referto del direttore di gara e le relazioni dei rappresentanti della Procura federale presenti sul terreno di gioco.

Non è dato sapere allo stato la ragione di questa richiesta di ulteriori approfondimenti, ma certo è l’unico punto a favore della tesi difensiva di Acerbi. Infatti, se la ricostruzione dei fatti fosse stata univoca il Giudice sportivo avrebbe già emesso la propria decisione.

I probabili esiti

In ogni caso, questo supplemento di istruttoria influirà ben poco sulla posizione di Acerbi, essendo gli esiti di questi procedimenti disciplinari nella quasi totalità negativi per l’atleta accusato, ciò in considerazione del fatto che in sede disciplinare sportivo lo standard probatorio richiesto per stabilire la colpevolezza è inferiore a quello previsto in sede ordinaria.

Ciò significa che, in assenza di prove testimoniali di segno contrario, nonché di una improbabile ritrattazione di Juan Jesus, le accuse di quest’ultimo saranno ritenute sufficienti per giungere ad una pronuncia di responsabilità nei riguardi di Acerbi.

La prevenzione del fenomeno

Molto è stato fatto nel corso di questi anni per contrastare i fenomeni discriminatori da parte del pubblico degli stadi di calcio. Ciò è, in particolare, avvenuto su impulso del Coni e della Figc ed ha avuto come obbiettivo quello di attuare una progressiva responsabilizzazione delle società di calcio che sono, insieme ai calciatori, i soggetti più coinvolti. Molto ma non tutto.

Sarebbe infatti opportuno un maggior impegno sul piano della prevenzione, piuttosto che sul piano della repressione, anche dei fenomeni e dei comportamenti discriminatori in cui i responsabili, come in questo caso, siano i diretti protagonisti dello spettacolo calcistico.

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