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Inchiesta Juventus, le carte Covisoc e la mancata menzione della società: che cosa può accadere. Il parere dell'avvocato

L'inchiesta della giustizia sportiva è dominata, al momento, dalle carte Covisoc che potrebbero condizionare e non poco anche l'evolversi della situazione che riguarda la Juventus, penalizzata di 15 punti in campionato

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Ettore Traini

Ettore Traini

Avvocato

Avvocato penalista ed esperto di diritto dello Sport. Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Milano; è stato anche sostituto procuratore federale Figc

La questione della “carta Covisoc” assume particolare importanza, nell’ottica difensiva, poiché potrebbe dimostrare che l’indagine sportiva non ha rispettato i termini imposti dal Codice di Giustizia sportiva e che quindi tutti gli atti compiuti successivamente sarebbero affetti da nullità insanabile compresa, ovviamente, la pronuncia di condanna a 15 punti di penalizzazione inflitti alla società Juventus, in sede di revocazione.

La Figc si era opposta all’acquisizione di tale documento, così come richiesto dalla difesa della Juventus, (e ciò aveva lasciato supporre che effettivamente vi fosse contenuto il dato che, di per sé solo, avrebbe consentito di ribaltare l’esito della vicenda) ma il Tar del Lazio prima e il Consiglio di Stato poi, ne hanno imposto l’acquisizione.

La carta Covisoc: l’intento della Figc

In realtà lo scopo della Figc era ed è quello di garantire l’autonomia della giustizia sportiva in ossequio al principio del vincolo di giustizia che prevede la possibilità di adire l’autorità giudiziaria ordinaria solo quando siano esauriti i gradi della giustizia sportiva, tranne nelle ipotesi di reati.

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Perché parliamo di carte Covisoc

Nel dettaglio, le “carte Covisoc”, perché le missive sarebbero più di una, sono delle comunicazioni intercorse fra il capo della Procura Federale della Figc e il Presidente della Covisoc.

Lo scambio di comunicazioni risponde all’esigenza di collaborazione fra due importanti organi della Figc ossia la Covisoc, organo previsto e regolamentato dall’art. 78 delle Norme Organizzative Interne Federali (NOIF) della FIGC, secondo il quale la commissione di Vigilanza sulle società di calcio è preposta al monitoraggio della situazione economico-finanziaria delle società calcistiche con poteri consultivi, di controllo e di proposta, e la Procura Federale che detiene il primario compito di intraprendere l’azione disciplinare nei confronti di società e tesserati Figc laddove sia configurabile un illecito disciplinare.

La tesi della difesa della Juventus: l’art.44

Ebbene, secondo la difesa della Juventus il contenuto di queste missive potrebbe consentire di retrodatare l’acquisizione della notizia criminis e quindi il mancato rispetto dei termini perentori previsti dal Codice di giustizia sportivo per l’inizio dell’azione disciplinare.

L’art 44 comma 6 del CGS prevede infatti che:

Tutti i termini previsti dal Cgs, salvo che non sia diversamente indicato dal codice stesso, sono perentori

E ciò risponde ad un principio fondamentale secondo il quale l’esercizio dell’azione di responsabilità deve essere sottoposto ad un limite temporale onde evitare che il soggetto che la subisce sia chiamato a rispondere della sua condotta e ad esercitare il suo diritto di difesa dopo un eccessivo lasso di tempo (stagione 2020-2021 n. 32/CFA/2020-2021/A).

Quindi celerità del giudizio, tutela dei soggetti coinvolti, contraddittorio fra le parti, in sintesi, rispetto dei principi del giusto processo previsti dall’art. 111 della Costituzione e vincolanti anche in sede di giudizio disciplinare.

I termini per decidere e il principio che salverebbe la Juventus

L’art. 119 CGS prevede in particolare che la Procura Federale, acquisita la notizia dell’illecito disciplinare provveda ad iscriverlo nell’apposito registro entro trenta giorni.
Sessanta sono invece i giorni, decorrenti dal momento dell’iscrizione per la durata delle indagini, salvo un’eventuale proroga concessa dalla Procura generale.

Quindi, il mancato rispetto dei termini, laddove ci fosse una retrodatazione dell’acquisizione della notitia crimins, ad opera della Procura, provocherebbe l’improcedibilità dell’azione disciplinare e quindi la nullità di tutti gli atti compiuti successivamente.

Fonte:

La mancata menzione della Juventus

In realtà dalla lettura ad esempio della missiva, inviata dalla Procura alla Covisoc in data 14 aprile 2021 non viene mai menzionata la società Juventus né tantomeno si può desumere la conoscenza dell’illecito, relativo alle plusvalenze fittizie, da parte della Procura.

Anzi, si evidenzia l’intenzione di aprire l’indagine solo nell’ipotesi in cui dovessero emergere elementi sufficienti per fondare un procedimento disciplinare.

La necessità di conoscere le comunicazioni Procura-Covisoc

Questa comunque è una valutazione superficiale che non tiene in considerazione tutto il carteggio intervenuto fra i due organi della Figc e non è in particolare il frutto di una pronuncia dei Giudici posto che sia il Tar che il Consiglio di Stato hanno semplicemente imposto l’acquisizione della documentazione, senza entrare nel merito del contenuto.

Quando invece ci sarà un esame in sede processuale dell’intero contesto e di tutte le comunicazioni intercorse fra Procura Federale e Covisoc, l’esito potrebbe essere differente e favorevole alla posizione della difesa della società Juventus.

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