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Scommesse illegali: perché per Fagioli, Tonali e Zanioli il rischio (sportivo) è elevatissimo, il parere dell'avvocato

L'opinione, sulla base delle normative vigenti, del nostro esperto, l'avv. Ettore Traini, che disegnano gli scenari sul piano penale e soprattutto sportivo che interessa i giocatori coinvolti nell'inchiesta sul betting illegale

Ultimo aggiornamento:

Elisabetta D'Onofrio

Elisabetta D'Onofrio

Giornalista e content creator

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Il blitz degli inquirenti a Coverciano ha dato una svolta all’indagine sul “betting illegale” che, fino a quel momento, era invece circoscritta al solo calciatore Fagioli.

Il clamore mediatico scaturito dal coinvolgimento anche dei giocatori Zaniolo e Tonali e i possibili sviluppi futuri della vicenda consentono e impongono riflessioni, considerazioni e opportuni distinguo.

Scommesse: aspetti penali e disciplinari

In primo luogo vanno separati due aspetti della vicenda in esame, ossia quello penale e quello disciplinare sportivo e, in secondo luogo, vanno individuate le responsabilità di ognuno dei soggetti coinvolti, e ciò per evitare accuse indiscriminate e generiche.

Organizzatori: che cosa rischiano

Sul piano penale il riferimento è all’ipotesi di cui all’art 4 della legge n.401 del 1989 ossia “Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa”.

Tale legge, nata sulla scorta dello scandalo del calcioscommesse degli anni 80, prevede al comma 1 la punizione di coloro i quali organizzano abusivamente

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il giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pubblici.

Semplici partecipi

Per i semplici partecipi, i calciatori nel nostro caso, la sanzione invece è quella stabilita dal comma 4 che prevede una pena alternativa, ammenda o arresto, che consente di accedere all’oblazione ed estinguere così il reato.

Con il semplice pagamento di una somma di denaro i calciatori potrebbero quindi chiudere la loro posizione in ambito penale.

Le sanzioni disciplinari

In ambito sportivo, invece, le conseguenze possono essere diverse e di gran lunga più gravi poiché la norma di riferimento è l’art 24 del codice di giustizia sportiva che prevede la sanzione della squalifica non inferiore a tre anni e della multa non inferiore ad euro 25.000 per coloro i quali direttamente o indirettamente abbiano scommesso su incontri ufficiali organizzati nell’ambito della Figc, Fifa o Uefa.

Fonte: ANSA

Nicolò Fagioli con la maglia della Juventus

Le posizioni dei singoli

Nel caso in esame, da quel che emerge allo stato, le posizioni dei singoli calciatori coinvolti divergono sostanzialmente.

Infatti, per coloro i quali abbiano scommesso o comunque giocato su piattaforme illegali, ma non su incontri di calcio, non potrebbe essere loro contestato l’art 24 cgs.

Tuttavia potrebbe essere loro contestato la violazione dell’art 4 del codice di giustizia sportiva poiché tale articolo prevede un generale obbligo di correttezza e probità che deve informare tutta l’attività e le condotte dei tesserati anche al di fuori della attività sportiva intesa in senso stretto.

E’ evidente quindi che un comportamento come quello delineato e contestato ad alcuni dei giocatori coinvolti , ossia scommesse o giocate su piattaforme illegali, potrebbe essere considerato in violazione dei canoni di lealtà, correttezza e probità previsti appunto dall’art 4 cdgs.

Altro e ben più grave scenario si configurerebbe nell’ipotesi i cui invece le scommesse effettuate riguardino incontri di calcio perché in questo caso le conseguenze, sul piano disciplinare sportivo, sarebbero particolarmente afflittive in quanto, come sopra indicato, la sanzione prevista dall’art 24 del Codice di Giustizia sportiva prevede una squalifica non inferiore a tre anni.

Per mitigare la gravità della sanzione ivi prevista l’unica possibilità per i calciatori è quella della fattiva collaborazione con la Procura Federale della Figc attraverso la piena ammissione degli addebiti contestati; il che consentirebbe di accedere al patteggiamento ed ottenere quindi sostanziali sconti di pena, strada questa, peraltro, già saggiamente intrapresa da alcuni giocatori coinvolti.

Omessa denuncia

La vicenda in esame potrebbe avere anche sviluppi diversi e ulteriori laddove fosse dimostrata la conoscenza dei fatti da parte di altri tesserati i quali, pur non scommettendo, erano al corrente del comportamento dei colleghi.

In questo caso infatti potrebbe configurarsi la violazione dell’art. 24 comma 5 cgs che prevede una sanzione non inferiore a sei mesi di squalifica e a 15.ooo euro di ammenda.

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