Il blitz degli inquirenti a Coverciano ha dato una svolta all’indagine sul “betting illegale” che, fino a quel momento, era invece circoscritta al solo calciatore Fagioli.
Il clamore mediatico scaturito dal coinvolgimento anche dei giocatori Zaniolo e Tonali e i possibili sviluppi futuri della vicenda consentono e impongono riflessioni, considerazioni e opportuni distinguo.
- Scommesse: aspetti penali e disciplinari
- Organizzatori: che cosa rischiano
- Semplici partecipi
- Le sanzioni disciplinari
- Le posizioni dei singoli
- Omessa denuncia
Scommesse: aspetti penali e disciplinari
In primo luogo vanno separati due aspetti della vicenda in esame, ossia quello penale e quello disciplinare sportivo e, in secondo luogo, vanno individuate le responsabilità di ognuno dei soggetti coinvolti, e ciò per evitare accuse indiscriminate e generiche.
Organizzatori: che cosa rischiano
Sul piano penale il riferimento è all’ipotesi di cui all’art 4 della legge n.401 del 1989 ossia “Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa”.
Tale legge, nata sulla scorta dello scandalo del calcioscommesse degli anni 80, prevede al comma 1 la punizione di coloro i quali organizzano abusivamente
il giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pubblici.
Semplici partecipi
Per i semplici partecipi, i calciatori nel nostro caso, la sanzione invece è quella stabilita dal comma 4 che prevede una pena alternativa, ammenda o arresto, che consente di accedere all’oblazione ed estinguere così il reato.
Con il semplice pagamento di una somma di denaro i calciatori potrebbero quindi chiudere la loro posizione in ambito penale.
Le sanzioni disciplinari
In ambito sportivo, invece, le conseguenze possono essere diverse e di gran lunga più gravi poiché la norma di riferimento è l’art 24 del codice di giustizia sportiva che prevede la sanzione della squalifica non inferiore a tre anni e della multa non inferiore ad euro 25.000 per coloro i quali direttamente o indirettamente abbiano scommesso su incontri ufficiali organizzati nell’ambito della Figc, Fifa o Uefa.
Nicolò Fagioli con la maglia della Juventus
Le posizioni dei singoli
Nel caso in esame, da quel che emerge allo stato, le posizioni dei singoli calciatori coinvolti divergono sostanzialmente.
Infatti, per coloro i quali abbiano scommesso o comunque giocato su piattaforme illegali, ma non su incontri di calcio, non potrebbe essere loro contestato l’art 24 cgs.
Tuttavia potrebbe essere loro contestato la violazione dell’art 4 del codice di giustizia sportiva poiché tale articolo prevede un generale obbligo di correttezza e probità che deve informare tutta l’attività e le condotte dei tesserati anche al di fuori della attività sportiva intesa in senso stretto.
E’ evidente quindi che un comportamento come quello delineato e contestato ad alcuni dei giocatori coinvolti , ossia scommesse o giocate su piattaforme illegali, potrebbe essere considerato in violazione dei canoni di lealtà, correttezza e probità previsti appunto dall’art 4 cdgs.
Altro e ben più grave scenario si configurerebbe nell’ipotesi i cui invece le scommesse effettuate riguardino incontri di calcio perché in questo caso le conseguenze, sul piano disciplinare sportivo, sarebbero particolarmente afflittive in quanto, come sopra indicato, la sanzione prevista dall’art 24 del Codice di Giustizia sportiva prevede una squalifica non inferiore a tre anni.
Per mitigare la gravità della sanzione ivi prevista l’unica possibilità per i calciatori è quella della fattiva collaborazione con la Procura Federale della Figc attraverso la piena ammissione degli addebiti contestati; il che consentirebbe di accedere al patteggiamento ed ottenere quindi sostanziali sconti di pena, strada questa, peraltro, già saggiamente intrapresa da alcuni giocatori coinvolti.
Omessa denuncia
La vicenda in esame potrebbe avere anche sviluppi diversi e ulteriori laddove fosse dimostrata la conoscenza dei fatti da parte di altri tesserati i quali, pur non scommettendo, erano al corrente del comportamento dei colleghi.
In questo caso infatti potrebbe configurarsi la violazione dell’art. 24 comma 5 cgs che prevede una sanzione non inferiore a sei mesi di squalifica e a 15.ooo euro di ammenda.