Juventus-Napoli finisce 3-0 a tavolino. E’ questo il verdetto del giudice sportivo Gerardo Mastrandea dopo l’annullamento del big match della terza giornata di campionato in programma domenica 4 ottobre. La squadra azzurra non si era presentata all’Allianz Stadium dopo l’intervento dell‘Asl di Napoli a seguito delle positività di Elmas e Zielinski.
Non solo: il giudice sportivo ha deciso di infliggere alla squadra di Gattuso un punto di penalizzazione in classifica. Il Napoli nei giorni scorsi aveva preannunciato il possibile ricorso: comincia la battaglia legale con la Lega di Serie A che fin da subito si era schierata per giocare.
In classifica, la Juve sale così ufficialmente a 7 punti al secondo posto, mentre il Napoli scende a 5 punti.
Per il giudice “il reclamo proposto dal Napoli in ordine alla regolarità della gara è da ritenersi inammissibile, trattandosi di strumento chiaramente dedicato alla contestazione di gare disputate”.
Questo il comunicato: “In scioglimento della riserva di cui al Comunicato del 6 ottobre 2020, il Giudice delibera di applicare alla Soc. Napoli le sanzioni previste dall’art. 53 NOIF per la mancata disputa della gara in oggetto, in particolare la perdita della gara per 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica per la stagione sportiva 2020/21. Dichiara inammissibile, e comunque respinge nel merito il reclamo avverso la regolarità della gara proposto dalla Soc. Napoli. Rimette agli atti della procura federale per le valutazioni e determinazioni di competenza”.
Il dispositivo completo del giudice sportivo per Juve-Napoli
“Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 14 ottobre 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
Gara Soc. JUVENTUS- Soc. NAPOLI del 4 ottobre 2020
Visto il rapporto dell’Arbitro circa la gara, non iniziata per mancata presentazione della squadra della Soc. Napoli;
visto il reclamo sulla regolarità della gara prevista per il 4 ottobre 2020, ore 20.45, in Torino, Juventus Stadium, preannunciato il 5 ottobre 2020 e pervenuto nei termini il 7 ottobre 2020;
visti gli atti tutti posti nella disponibilità di questo Giudice, o per invio diretto o per trasmissione da parte della Procura Federale (come da invii in data 6 ottobre 2020 ore 14.54 e in data 9 ottobre ore 18.07 da parte della detta Procura, all’uopo investita dell’onere di acquisire documentazione da questo Giudice con mail del 5 ottobre 2020, ore 14.13, ai sensi degli artt. 61, comma 1, e 62, comma 2, CGS);
viste le memorie pervenute nei termini da parte della Società Napoli. nonché dalla Lega Serie A ai sensi dell’art. 67, comma 7. CGS. a seguito della fissazione della data di assunzione della decisione comunicata con PEC del 9 ottobre 2020, ore 12.26;
ritenuta la documentazione disponibile sufficiente per assumere le decisioni in ordine alla gara di stretta pertinenza di questo Giudice;
1) PREMESSO
Questo Giudice è chiamato a valutare unicamente la eventuale sussistenza, ai soli fini sportivi e quindi dell’applicazione delle normative federali, di motivi di forza maggiore, come da art. 55 NOIF della FIGC, in ordine alla mancata presentazione in Torino, Juventus Stadium, della Soc. Napoli per la disputa dell’incontro di campionato 2020/21 Juventus-Napoli come programmato dalla Lega Serie A per il giorno 4 ottobre 2020 ore 20.45 (programmazione ribadita dalla Lega stessa con più comunicati anche alla Soc. Napoli, che invece ha proposto reiteratamente istanza per il rinvio, fino in prossimità dell’orario prefissato).
La delibazione è dunque limitata alla possibile non applicazione delle sanzioni della perdita della gara ex officio e della penalizzazione di un punto in classifica, derivanti dall’art. 53 NOIF, in seguito al rapporto arbitrale che abbia accertato il mancato inizio dell’incontro per mancata presentazione di una squadra, nella specie la Soc. Napoli; derivando, in altri termini, dalla mancata presentazione di una squadra per disputare l’incontro l’applicazione in automatico delle richiamate sanzioni previste dall’art. 53, salva solamente la eventuale dimostrazione della “forza maggiore”.
È pertanto preclusa a questo stesso Giudice, come da noti principi, ogni valutazione sulla legittimità (e, ancor più, ogni eventuale forma di disapplicazione) di atti e provvedimenti, in qualunque forma adottati, delle Autorità sanitarie statali e territoriali, nonché delle Autorità regionali, posti in essere a tutela della salute di singoli o della collettività.
Resta, altresì, del tutto integra e impregiudicata l’attività di inchiesta, e i conseguenti esiti, della Procura Federale in ordine al rispetto dei Protocolli scientifico-sanitari FIGC validati dall’Autorità statale e agli altri profili di rilevanza secondo l’ordinamento sportivo.
Considerato, in particolare, avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie, che NON risulta integrata, ad avviso di questo Giudice Sportivo, la fattispecie della forza maggiore, così come descritta dalle norme federali, alla stregua delle considerazioni fattuali, prima che in punto di diritto, che vengono di seguito sinteticamente svolte (con esclusivo richiamo di atti per quanto qui di interesse):
In sintesi: i sopra descritti atti delle Aziende sanitarie delineano un quadro che non appare a questo Giudice affatto incompatibile con l’applicazione delle norme specifiche dell’apposito Protocollo sanitario FIGC (richiamato dalla detta Circolare ministeriale, richiamata a sua volta dalla ASL Napoli 1), e quindi con la possibilità di disputare l’incontro di calcio programmato in Torino, con tutte le garanzie e le misure cautelative previste dai Protocolli sanitario-sportivi e dalle circolari ministeriali. Un quadro, invero, che non appare scardinato di per sé nemmeno dai chiarimenti richiesti alla Presidenza Regionale (poi richiamati dai successivi atti delle Aziende sanitarie), la quale, con mail in data 3 ottobre alle 18.25 del vice capo di Gabinetto , ribadiva l’obbligo di isolamento dei contatti stretti nel domicilio indicato al competente Dipartimento di prevenzione, con richiamo delle norme di legge e del Rapporto ISS del 25 giugno 2020 (richiamato quest’ultimo anche dalla ASL Napoli 1).
2) Evoluzione successiva e carteggio con la ASL NA2 giorno 4 ottobre 2020.
Il giorno successivo, oltre a intervenire l’integrazione dell’elenco dei contatti stretti, si assiste alle ulteriori richieste di chiarimento da parte della Soc. Napoli, rivolte sia alla Presidenza Regionale che alle Aziende sanitarie, in cui si pone il problema specifico della sostenibilità della trasferta a Torino per disputare la gara con la soc. Juventus.
In sintesi: nella fattispecie il provvedimento dell’autorità sanitaria territoriale, la cui legittimità – si ribadisce – non è materia di discussione nella presente sede, seppur anche questa volta susseguente a richiesta di chiarimenti, assume indubbiamente connotati ben più definiti nella sua portata precettiva e prescrittiva, avuto riguardo alla fattispecie specifica, risultando per la prima volta, in maniera esplicita, connesso l’isolamento domiciliare al “divieto” di recarsi in Torino, a questo punto con evidenti profili di possibile incompatibilità con la mera applicazione delle regole del Protocollo FIGC.
3) L’insussistenza della forza maggiore, ex art. 55 NOIF FIGC.
Si ritiene di dover ricordare che vi è “impossibilità della prestazione” per il c.d. factum principis quando sopraggiungano provvedimenti di legge o di carattere amministrativo emessi dalle competenti autorità governative o territoriali che, per tutelare l’interesse pubblico a cui sono preposte, impongono prescrizioni comportamentali o divieti che rendono impossibile la prestazione dell’obbligato indipendentemente dalla sua volontà.
Orbene, dal complesso carteggio procedimentale, che, come si è potuto riscontrare, ha visto coinvolte, sulla base di specifiche e ripetute richieste di chiarimenti inoltrate dalla Soc. Napoli, due diverse Aziende sanitarie (Napoli Centro 1 e Napoli 2 Nord) e la Presidenza della Regione Campania, emerge un quadro di ·chiarimenti” (dunque non ordinanze specifiche e atti tipizzati dall’ordinamento generale), con indicazioni più o meno prescrittive, da parte delle diverse Autorità coinvolte che appare però – almeno inizialmente – compatibile (anche in termini di isolamento del gruppo squadra in ‘bolla ” presso struttura ad hoc, trasferimenti e trasferte dedicati permanendo lo status di isolamento) con l’applicazione del Protocollo specifico FIGC, validato dalle Autorità scientifico-governative del Governo e che (come è noto) non esclude l’intervento delle Aziende sanitarie territorialmente competenti ove strettamente necessario, nonché delle ulteriori previsioni regolamentari adottate dal Consiglio di Lega Serie A.
Mentre, dunque, i primi “segnali” che giungevano dalle Autorità (v. in particolare sopra n. 1) apparivano obiettivamente non ostativi all’applicazione del Protocollo e dunque all’effettuazione della trasferta, pur con tutte le precauzioni e misure cautelative del Protocollo stesso, solo successivamente, ed in particolare con i chiarimenti da ultimo forniti dalla ASL NA2 il giorno 4 ottobre 2020 alle ore 14.13 il quadro diveniva all’evidenza difficilmente compatibile con la trasferta a Torino, e l'”ordine dell’Autorità” assumeva valenza incidente e connotati prescrittivi chiari; quando però, ai fini della valutazione della forza maggiore ex art. 55 NOIF, la “prestazione” sportiva da parte della Soc. Napoli (che fin dalla sera precedente aveva proceduto a disdire il viaggio aereo programmato con apposito charter) era nel frattempo oggettiva mente divenuta di suo impossibile, anche sotto il profilo logistico-organizzativo, avendovi da tempo la Società rinunciato ed essendo ormai giunti in prossimità dell’orario della gara.
Deve, in definitiva, affermarsi il principio che non si può far valere una causa esterna oggettiva di impossibilità della prestazione, quale è appunto la forza maggiore, nel caso declinata come ordine dell’autorità, quando la prestazione sia stata da tempo unilateralmente rinunziata (non conformemente, peraltro, alle indicazioni dell’Ente organizzatore) e sia divenuta ormai nei fatti impossibile, atteso che in tal caso la sopravvenuta via esterna diviene in concreto irrilevante.
PER QUESTO MOTIVO
Ne consegue che la Soc. Napoli non può non sottostare alle sanzioni sportive previste, senza margini di discrezionalità, dalla normativa federale, e dunque alla punizione sportiva della perdita della gara (con aggiunta penalizzazione di un punto) di cui all’ art. 53, comma 2, delle NOIF, restando integralmente impregiudicato il potere della Procura Federale di agire per accertare eventuali violazioni del suddetto Protocollo od altri comportamenti rilevanti per l’ordinamento sportivo.
Il reclamo proposto dal Napoli in ordine alla regolarità della gara è da ritenersi inammissibile, trattandosi di strumento chiaramente dedicato alla contestazione di gare disputate. In ogni caso esso trova rispondenza, nel merito, e dunque assorbimento, nel sopra esposto corredo motivazionale della presente decisione, nei sensi della sua infondatezza.
In scioglimento della riserva di cui al Comunicato del 6 ottobre 2020, delibera di applicare alla Soc. Napoli le sanzioni previste dall’art. 53 NOIF per la mancata disputa della gara in oggetto, in particolare la perdita della gara per 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica per la stagione sportiva 2020/2021. Dichiara inammissibile, e comunque respinge nel merito, il reclamo avverso la regolarità della gara proposto dalla Soc. Napoli. Rimette gli atti alla Procura Federale per le valutazioni e le determinazioni di competenza”.