Juventus-Napoli finisce 3-0 a tavolino. Eโ questo il verdetto del giudice sportivo Gerardo Mastrandea dopo lโannullamento del big match della terza giornata di campionato in programma domenica 4 ottobre. La squadra azzurra non si era presentata allโAllianz Stadium dopo lโintervento dellโAsl di Napoliย a seguito delleย positivitร di Elmas e Zielinski.
Non solo: il giudice sportivo ha deciso di infliggere alla squadra di Gattuso un punto di penalizzazione in classifica. Il Napoli nei giorni scorsi aveva preannunciato il possibile ricorso: comincia la battaglia legale con la Lega di Serie A che fin da subito si era schierata per giocare.
In classifica, la Juve sale cosรฌ ufficialmente a 7 punti al secondo posto, mentre il Napoli scende a 5 punti.
Per il giudice โil reclamo proposto dal Napoli in ordine alla regolaritร della gara รจ da ritenersi inammissibile, trattandosi di strumento chiaramente dedicato alla contestazione di gare disputateโ.
Questo il comunicato: โIn scioglimento della riserva di cui al Comunicato del 6 ottobre 2020, il Giudice delibera di applicare alla Soc. Napoli le sanzioni previste dallโart. 53 NOIF per la mancata disputa della gara in oggetto, in particolare la perdita della gara per 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica per la stagione sportiva 2020/21. Dichiara inammissibile, e comunque respinge nel merito il reclamo avverso la regolaritร della gara proposto dalla Soc. Napoli. Rimette agli atti della procura federale per le valutazioni e determinazioni di competenzaโ.
Il dispositivo completo del giudice sportivo per Juve-Napoli
โIl Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Giยญnesio e dal Rappresentante dellโA.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 14 ottobre 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
Gara Soc. JUVENTUS- Soc. NAPOLI del 4 ottobre 2020
Visto il rapporto dellโArbitroย circa la gara, non iniziata per mancata preยญsentazione della squadra della Soc. Napoli;
visto il reclamo sulla regolaritร ย della gara prevista per il 4 ottobre 2020, ore 20.45, in Torino, Juventus Stadium, preannunciato il 5 ottobre 2020 e pervenuto nei termini il 7 ottobre 2020;
visti gli atti tutti posti nella disponibilitร ย di questo Giudice, o per invio diretto o per trasmissione da parte della Procura Federale (come da invii in data 6 ottobre 2020 ore 14.54 e in data 9 ottobre ore 18.07 da parte della detta Procura, allโuopo investita dellโonere di acquisire doยญcumentazione da questo Giudice con mail del 5 ottobre 2020, ore 14.13, ai sensi degli artt. 61, comma 1, e 62, comma 2, CGS);
viste le memorie pervenute nei termini da parte della Societร Napoli. nonchรฉ dalla Lega Serie Aย ai sensi dellโart. 67, comma 7. CGS. a seguito della fissazione della data di assunzione della decisione comunicata con PEC del 9 ottobre 2020, ore 12.26;
ritenuta la documentazione disponibile sufficiente per assumere le deยญcisioniย in ordine alla gara di stretta pertinenza di questo Giudice;
1) PREMESSO
Questo Giudice รจ chiamato a valutare unicamente la eventuale sussistenza, ai soli fini sportivi e quindi dellโapplicazione delle normative feยญderali, di motivi di forza maggiore, come da art. 55 NOIF della FIGC, in ordine alla mancata presentazione in Torino, Juventus Stadium, della Soc. Napoli per la disputa dellโincontro di campionato 2020/21 Juvenยญtus-Napoli come programmato dalla Lega Serie A per il giorno 4 ottobre 2020 ore 20.45 (programmazione ribadita dalla Lega stessa con piรน coยญmunicati anche alla Soc. Napoli, che invece ha proposto reiteratamente istanza per il rinvio, fino in prossimitร dellโorario prefissato).
La delibazione รจ dunque limitata alla possibile non applicazione delle sanzioni della perdita della gara ex officio e della penalizzazione di un punto in classifica, derivanti dallโart. 53 NOIF, in seguito al rapporto arbitrale che abbia accertato il mancato inizio dellโincontro per manยญcata presentazione di una squadra, nella specie la Soc. Napoli; derivando, in altri termini, dalla mancata presentazione di una squadra per disputare lโincontro lโapplicazione in automatico delle richiamate sanยญzioni previste dallโart. 53, salva solamente la eventuale dimostrazione della โforza maggioreโ.
ร pertanto preclusa a questo stesso Giudice, come da noti principi, ogni valutazione sulla legittimitร ย (e, ancor piรน, ogni eventuale forma di disapยญplicazione) di atti e provvedimenti, in qualunque forma adottati,ย delle Autoritร sanitarie statali e territoriali,ย nonchรฉ delle Autoritร regionali, posti in essere a tutela della salute di singoli o della collettivitร .
Resta, altresรฌ, del tutto integra e impregiudicata lโattivitร di inchiesta,ย e i conseguenti esiti, della Procura Federale in ordine al rispetto dei Proยญtocolli scientifico-sanitari FIGC validati dallโAutoritร statale e agli altri profili di rilevanza secondo lโordinamento sportivo.
Considerato, in particolare, avuto riguardo alle peculiaritร del caso di specie, che NON risulta integrata, ad avviso di questo Giudice Sportivo, la fattispecie della forza maggiore,ย cosรฌ come descritta dalle norme feยญderali, alla stregua delle considerazioni fattuali, prima che in punto di diritto, che vengono di seguito sinteticamente svolte (con esclusivo riยญchiamo di atti per quanto qui di interesse):
In sintesi: i sopra descritti atti delle Aziende sanitarieย delineano un quadro che non appare a questo Giudice affatto incompatibile con lโapยญplicazione delle norme specifiche dellโapposito Protocollo sanitario FIGCย (richiamato dalla detta Circolare ministeriale, richiamata a sua volta dalla ASL Napoli 1), e quindi con la possibilitร di disputare lโincontro di calcio programmato in Torino, con tutte le garanzie e le miยญsure cautelative previste dai Protocolli sanitario-sportivi e dalle circoยญlari ministeriali. Un quadro, invero, che non appare scardinato di per sรฉย nemmeno dai chiarimenti richiesti alla Presidenza Regionaleย (poi richiamati dai successivi atti delle Aziende sanitarie), la quale, con mail in data 3 ottobre alle 18.25 del vice capo di Gabinetto , ribadiva lโobbligo di isolamento dei contatti stretti nel domicilio indicato al competente Dipartimento di prevenzione, con richiamo delle norme di legge e del Rapporto ISS del 25 giugno 2020 (richiamato questโultimo anche dalla ASL Napoli 1).
2) Evoluzione successiva e carteggio con la ASL NA2 giorno 4 ottobreย 2020.
Il giorno successivo, oltre a intervenire lโintegrazione dellโelenco dei contatti stretti, si assiste alle ulteriori richieste di chiarimento da parte della Soc. Napoli, rivolte sia alla Presidenza Regionale che alle Aziende sanitarie, in cui si pone il problema specifico della sostenibilitร della trasferta a Torino per disputare la gara con la soc. Juventus.
In sintesi:ย nella fattispecie il provvedimento dellโautoritร sanitaria territoriale, la cui legittimitร โ si ribadisce โ non รจ materia di discussione nella presente sede, seppur anche questa volta susseguente a richiesta di chiarimenti, assume indubbiamente connotati ben piรน definiti nella sua portata precettiva e prescrittiva, avuto riguardo alla fattispecie speยญcifica, risultando per la prima volta, in maniera esplicita, connesso lโisoยญlamento domiciliare al โdivietoโ di recarsi in Torino, a questo punto con evidenti profili di possibile incompatibilitร con la mera applicazione delle regole del Protocollo FIGC.
3)ย Lโinsussistenza della forza maggiore, ex art. 55 NOIF FIGC.
Si ritiene di dover ricordare che vi รจ โimpossibilitร della prestazioneโ per il c.d. factum principis quando sopraggiungano provvedimenti di legge o di carattere amministrativo emessi dalle competenti autoritร governative o territoriali che, per tutelare lโinteresse pubblico a cui sono preposte, impongono prescrizioni comportamentali o divieti che renยญdono impossibile la prestazione dellโobbligato indipendentemente dalla sua volontร .
Orbene,ย dal complesso carteggio procedimentale, che, come si รจ potuto riscontrare, ha visto coinvolte, sulla base di specifiche e ripetute richieยญste di chiarimenti inoltrate dalla Soc. Napoli, due diverse Aziende saniยญtarie (Napoli Centro 1 e Napoli 2 Nord) e la Presidenza della Regione Campania,ย emerge un quadro di ยทchiarimentiโ (dunque non ordinanze specifiche e atti tipizzati dallโordinamento generale),ย con indicazioni piรน o meno prescrittive,ย da parte delle diverse Autoritร coinvolte che appare perรฒ โ almeno inizialmente โย compatibileย (anche in termini di isolaยญmento del gruppo squadra in โbolla โ presso struttura ad hoc, trasferiยญmenti e trasferte dedicati permanendo lo status di isolamento)ย con lโapยญplicazione del Protocollo specifico FIGC,ย validato dalle Autoritร scienยญtifico-governative del Governo e che (come รจ noto) non esclude lโinterยญvento delle Aziende sanitarie territorialmente competenti ove strettamente necessario, nonchรฉ delle ulteriori previsioni regolamentari adottate dal Consiglio di Lega Serie A.
Mentre, dunque, i primi โsegnaliโ che giungevano dalle Autoritร ย (v. in particolare sopra n. 1) apparivano obiettivamente non ostativi allโapยญplicazione del Protocollo e dunque allโeffettuazione della trasferta, pur con tutte le precauzioni e misure cautelative del Protocollo stesso,ย solo successivamente,ย ed in particolare con i chiarimenti da ultimo forยญniti dalla ASL NA2 il giorno 4 ottobre 2020 alle ore 14.13ย il quadro diveniva allโevidenza difficilmente compatibile con la trasferta a Torino,ย e l'โordine dellโAutoritร โ assumeva valenza incidenteย e connotati preยญscrittivi chiari; quando perรฒ, ai fini della valutazione della forza maggiore ex art. 55 NOIF, la โprestazioneโ sportiva da parte della Soc. Naยญpoli (che fin dalla sera precedente aveva proceduto a disdire il viaggio aereo programmato con apposito charter) era nel frattempo oggettivaยญ mente divenuta di suo impossibile, anche sotto il profilo logistico-orgaยญnizzativo, avendovi da tempo la Societร rinunciato ed essendo ormaiย giunti in prossimitร dellโorario della gara.
Deve, in definitiva, affermarsi il principio che non si puรฒ far valere una causa esterna oggettiva di impossibilitร della prestazione,ย quale รจ apยญpunto la forza maggiore, nel caso declinata come ordine dellโautoritร , quando la prestazione sia stata da tempo unilateralmente rinunziata (non conformemente, peraltro, alle indicazioni dellโEnte organizzatore) e sia divenuta ormai nei fatti impossibile, atteso che in tal caso la soยญpravvenuta via esterna diviene in concreto irrilevante.
PER QUESTO MOTIVOย
Ne consegue che la Soc. Napoliย non puรฒ non sottostare alle sanzioni sportive previste, senza margini di discrezionalitร , dalla normativa feยญderale, e dunque alla punizione sportiva della perdita della gara (con aggiunta penalizzazione di un punto)ย di cui allโ art. 53, comma 2, delle NOIF, restando integralmente impregiudicato il potere della Procura Feยญderale di agire per accertare eventuali violazioni del suddetto Protocollo od altri comportamenti rilevanti per lโordinamento sportivo.
Il reclamo proposto dal Napoli in ordine alla regolaritร della gara รจ da ritenersi inammissibile, trattandosi di strumento chiaramente dedicato alla contestazione di gare disputate.ย In ogni caso esso trova risponยญdenza, nel merito, e dunque assorbimento, nel sopra esposto corredo motivazionale della presente decisione, nei sensi della sua infondaยญtezza.
In scioglimento della riserva di cui al Comunicato del 6 ottobre 2020, delibera di applicare alla Soc. Napoli le sanzioni previste dallโart. 53 NOIF per la mancata disputa della gara in oggetto, in particolare la perยญdita della gara per 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica per la stagione sportiva 2020/2021.ย Dichiara inammissibile, e comunque respinge nel merito, il reclamo avยญverso la regolaritร della gara proposto dalla Soc. Napoli.ย Rimette gli atti alla Procura Federale per le valutazioni e le determinaยญzioni di competenzaโ.