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Serie C, Giudice sportivo: mazzata al Pontedera, cosa è successo e tutti i provvedimenti

Le decisioni dopo la movimentata seconda giornata di Serie C: tutte le ammende alle società e le squalifiche ai dirigenti, allenatori e giocatori

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Archiviata la seconda giornata di Serie C, puntuali sono arrivate anche le sanzioni del Giudice Sportivo. Decisioni pesanti al termine di un fine settimana molto movimentato e nervoso. Tante le ammende alle società, in particolare al Pontedera, e anche ai calciatori.

Pontedera, che mazzata dal Giudice Sportivo

Niente sconti per il Pontedera dopo il caos contro la Ternana a causa dell’espulsione di Espeche al 38′ nel match valido per il secondo turno di Serie C. Ne hanno pagato le conseguenze il dirigente Zocchi e l’allenatore Ribechini. Il membro della società è stato inibito fino al prossimo 5 novembre e multato di 1000 euro per “aver tenuto una condotta ingiuriosa e gravemente irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, gli si avvicinava con fare aggressivo, proferendo nei suoi confronti frasi irrispettose e ingiuriose, e alla notifica del provvedimento di espulsione, tentava di avvicinarsi in modo minaccioso verso l’Arbitro, venendo prontamente fermato dai tesserati della propria squadra”. E inoltre anche per “avere, al momento in cui l’Arbitro faceva ingresso nel tunnel che conduce agli spogliatoi, reiterato il predetto atteggiamento, pronunciando nei suoi confronti frasi irrispettose e ingiuriose”. Il tecnico invece è stato invece sanzionato con la squalifica per una gara e l’ammenda di 500 euro per “aver tenuto comportamento irriguardoso e irrispettoso”.

Serie C, tutte le sanzioni del Giudice Sportivo

AMMENDA € 2.000,00

  • SESTRI LEVANTE: per avere, alcuni dei suoi sostenitori (nella misura del 10% circa di quelli ivi presenti), posizionati nel Settore Distinti, intonato, dal 10° al 12° minuto del primo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti di tifosi di altra società ripetuto più volte che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014),
    emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante, con riferimento al quale farebbe, comunque, difetto il requisito della dimensione. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.500,00

  • CASERTANA: per avere un suo sostenitore, al termine della gara mentre i giocatori stavano scendendo le scale di accesso agi spogliatoi, proferito un epiteto razzista, comportante offesa, denigrazione e insulto per motivi di razza, 11/23 colore, nazionalità, origine anche etnica, nei confronti di un calciatore della società avversaria. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive della vicenda, connotata da particolare gravità e ritenuto che nella specie non ricorre il requisito della dimensione, necessario per l’integrazione della fattispecie di cui all’art. 28, comma 4, C.G.S. (r. proc. fed.). AMMENDA € 1.000,00
  • PADOVA: per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti:
    1. nell’avere quattro suoi sostenitori assistito alla gara sostando in piedi sulla balaustra di recinzione, provocando il parziale distacco della rete;
    2. nell’avere i predetti sostenitori, con la condotta di cui sopra, danneggiato la rete
    di recinzione posta nel Settore Curva Ospiti;
    3. nell’avere i suoi sostenitori danneggiato la porta di ingresso dei servizi loro
    riservati.
    Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., supplemento r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 700,00

  • CATANIA
    A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud e Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, nel pregara, due fumogeni sul terreno di gioco, senza conseguenze;
    B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, all’80° minuto della gara, intonato cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi di altra squadra avversaria che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
  • TURRIS: per avere la quasi totalità dei suoi sostenitori (90% circa), posizionati nel Settore Curva Ospiti, intonato, al 92° minuto della gara, due cori offensivi e insultanti, ripetuti ciascuno per cinque volte, nei confronti dei tifosi avversari di un’altra squadra. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
  • PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 12° minuto del primo tempo, un petardo nel recinto di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 600,00

  • AVELLINO: per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 16° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).
  • AZ PICERNO: per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di 3 minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti con particolare riferimento alla misura del ritardo (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).
  • GUBBIO: per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di 3 minuti, presentandosi in ritardo per l’ingresso in campo.
    Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare riferimento alla misura del ritardo (r. Arbitrale, r. c.c.).
  • TRAPANI: per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di 3 minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare riferimento alla misura del ritardo (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).

AMMENDA € 500,00

  • CAVESE: per avere i suoi raccattapalle, durante tutto il secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto, ritardando volontariamente la consegna dei palloni e così provocando ritardi nella ripresa del gioco. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, in particolare la sua antisportività (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c).

AMMENDA € 400,00

  • TRIESTINA: per avere alcuni dei suoi sostenitori (70%) presenti nel Settore
    Tribuna Scoperta Ospiti, intonato:
    1. cori oltraggiosi nei confronti delle Istituzioni dello Stato, al 15° e 16° minuto del primo tempo e al 19° minuto del secondo tempo, per due volte in ciascuna delle circostanze sopra indicate;
    2. cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine, al 41° minuto del secondo tempo, per due volte.
    Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, 11/25 comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i
    modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

Dirigenti inibiti e le sanzioni ai calciatori

A seguire i dirigenti espulsi ed inibiti a svolgere cariche federali e a rappresentare le società

  • Zocchi Moreno Gino (Pontedera): condotta ingiuriosa e irriguardosa nei confronti dell’arbitro. Inibizione fino al 5 novembre ed ammenda di 1000 euro.
  • Condò Luigi (Avellino): condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro. Inibizione fino al 17 settembre.
  • Scognamiglio Gennaro (Giugliano): per atteggiamento irrispettoso nei confronti dei tesserati avversari. Inibizione fino al 10 settembre.

ALLENATORI ESPULSI:

  • Franzini Arnaldo (Lumezzane): due giornate di squalifica per condotta offensiva e irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale.
  • Ribechini Michele (Pontedera): squalifica di una giornata e ammenda di 500 euro per aver tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro.
  • Mirko Cudini (Pineto): squalifica di una giornata per aver tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro e del IV Ufficiale in quanto, usciva dall’area tecnica e pronunciava parole irriguardose nei loro confronti.

GIOCATORI SQUALIFICATI:

  • ZANANDREA GIANMARIA (LEGNAGO SALUS): per avere, al 46° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, lo colpiva con il gomito sinistro sul collo, facendolo cadere a terra. 11/28 Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, le modalità della condotta tenuta e la zona del corpo dell’avversario attinta di particolare delicatezza.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

  • DE CRISTOFARO ANTONIO (AVELLINO): per avere, al 53° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto pronunciava una frase irriguardosa nei suoi confronti per dissentire nei
    confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S.,
    valutate le modalità complessive della condotta.
  • TUMMINELLO MARCO (CROTONE): per avere, al 33° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, lo colpiva con la mano aperta sulla schiena facendolo cadere a terra.Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, le modalità della condotta tenuta e la perpetrazione della condotta a gioco fermo.
  • TERRANOVA EMANUELE (LUMEZZANE): per avere, al 37° minuto circa del primo tempo, tenuto una condotta offensiva e irriguardosa nei confronti dell’Assistente Arbitrale n. 1, in quanto si alzava dalla panchina protestando platealmente e pronunciando al suo indirizzo frasi ingiuriose ed irrispettose, per dissentire nei confronti di una sua decisione. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (calciatore di riserva, r. Assistente Arbitrale n. 1).
  • MALLAMO ANDREA (PRO PATRIA): per avere, al 5° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un
    calciatore avversario in quanto, con il pallone lontano, lo colpiva volontariamente con una manata sul viso, senza conseguenze.
    Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, le modalità della condotta tenuta, la zona
    del corpo dell’avversario attinta e la perpetrazione della condotta con il pallone non a distanza di gioco (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).
  • NELLI JACOPO (UNION CLODIENSE): per avere, all’8° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento, durante la contesa del pallone, lo colpiva con i tacchetti esposti all’altezza del polpaccio, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in essere (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).11/29

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (II INFR)

  • PAGLINO STEFANO (CASERTANA): per avere, al 44° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
    della Quaterna Arbitrale, in quanto si alzava dalla panchina, e pronunciava parole irriguardose nei loro confronti per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (calciatore sostituito).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

  • PETERMANN DAVIDE (LATINA)
  • ESPECHE MARCOS ANDRES (PONTEDERA)

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