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Caso Acerbi, la decisione del giudice sportivo: assoluzione per mancanza di prove

Nessuna squalifica per il difensore dell’Inter per il presunto insulto razzista pronunciato contro Juan Jesus: per Mastandrea non c’è certezza circa il contenuto discriminatorio dell'offesa  

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Fabrizio Napoli

Fabrizio Napoli

Giornalista

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Nessuna squalifica per Francesco Acerbi: il giudice sportivo s’è pronunciato in favore del difensore dell’Inter sul caso del presunto insulto razzista rivolto al difensore del Napoli Juan Jesus in occasione della gara tra i nerazzurri e i partenopei al Meazza dello scorso 17 marzo. Nelle motivazioni del giudice Mastandrea si legge che l’accusa, molto grave, non è sostenuta da “un corredo probatorio o quanto meno da indizi gravi, precisi e concordanti” atti a raggiungere “una ragionevole certezza”.

Acerbi assolto per il presunto insulto a Juan Jesus

Il giudice sportivo ha assolto Francesco Acerbi: le indagini condotte dalla Procura Federale della Figc e le audizioni del difensore e della vittima dell’insulto, il centrale del Napoli Juan Jesus, non hanno chiarito la natura dell’offesa, ovvero se essa avesse natura razzista o meno. Questa è la conclusione a cui è pervenuto il giudice GerardoMastandrea che nelle motivazioni della sentenza spiega passo dopo passo come è arrivato all’assoluzione dell’interista.

Acerbi: niente prove sulla natura razzista dell’insulto

Nella sentenza, Mastandrea spiega di aver sentito l’arbitro La Penna e i due calciatori e di aver analizzato il video di Inter-Napoli, e afferma che di certo Acerbi ha offeso Juan Jesus, ma aggiunge anche che il contenuto discriminatorio dell’offesa è stato percepito esclusivamente dal giocatore del Napoli e che, pur senza discutere la buona fede del brasiliano, non c’è “alcun riscontro probatorio esterno, che sia audio, video e finanche testimoniale”.

Acerbi: razzismo accusa grave, per sanzione serve corredo probatorio

Secondo Mastandrea, proprio a causa della gravità della condotta discriminatoria e del fatto che questa debba essere punita con la massima severità, c’è bisogno che l’accusa sia assistita “da un benché minimo corredo probatorio, o quanto meno da indizi gravi, precisi e concordanti in modo da raggiungere al riguardo una ragionevole certezza”. Essendo la vicenda spiegabile anche con ricostruzione dei fatti diversa da quella presentata da Juan Jesus, non si raggiunge il livello minimo di ragionevole certezza per poter applicare una sanzione ad Acerbi.

Acerbi assolto, le motivazioni del giudice sportivo

Il Giudice Sportivo – si legge nelle motivazioni – Vista la decisione interlocutoria di cui al C.U. n. 192 del 19 marzo 2024, con cui, letto il referto del Direttore di gara, sono stati disposti approfondimenti istruttori, a cura della Procura federale, sentiti se del caso anche i diretti interessati, in ordine a quanto riportato nel referto stesso circa eventuali espressioni di discriminazione razziale proferite dal calciatore della Soc. Internazionale Francesco Acerbi nei confronti del calciatore della Soc. Napoli Juan Guilherme Nunes Jesus;

Vista la documentazione pervenuta dalla Procura Federale, in particolare i verbali di audizione dei diretti interessati, compreso il video dello scontro di gioco depositato dal calciatore Juan Jesus, nonché lo stralcio della registrazione dei pertinenti colloqui Arbitro/Sala VAR;

Sentito il Direttore di gara sullo svolgersi dei fatti in campo;

Ritenuto di dover premettere che l’odierno procedimento si è incardinato presso il Giudice sportivo nazionale a norma degli artt. 65, 66 e 68 CGS, sulla base dunque delle risultanze dei documenti ufficiali e in particolare di quanto riportato nel referto del Direttore di gara circa gli accadimenti in campo al minuto 13° del secondo tempo di gara, puntualmente rappresentati dall’Arbitro medesimo, che riferiva in particolare: quanto segnalatogli dal calciatore Juan Jesus circa le presunte espressioni offensive di discriminazione razziale da parte del calciatore Francesco Acerbi; la piena disponibilità manifestata dall’Arbitro stesso per ogni eventuale e conseguente decisione; l’interruzione del gioco al fine di consentire un chiarimento tra i calciatori; la ripresa del gioco infine (dopo un’interruzione durata circa un minuto e trenta secondi) in seguito al confronto tra i calciatori e non avendo espresso il calciatore Juan Jesus alcun dissenso al riguardo;

Rilevato che la sequenza dei fatti in campo, ricostruita in base ai documenti ufficiali, con l’ausilio del Direttore di gara e comunque visibile in video, muovendo necessariamente dallo scontro di gioco e dall’atto del proferimento di alcune parole da parte dell’Acerbi nei confronti di Juan Jesus è sicuramente compatibile con l’espressione di offese rivolte, peraltro non platealmente (con modalità tali cioè da non essere percepite dagli altri calciatori in campo, dagli Ufficiali di gara o dai rappresentanti della Procura a bordo del recinto di giuoco), dal calciatore interista, e non disconosciute nel loro tenore offensivo e minaccioso dal medesimo “offendente”, il cui contenuto discriminatorio però, senza che per questo venga messa in discussione la buona fede del calciatore della Soc. Napoli, risulta essere stato percepito dal solo calciatore “offeso” (Juan Jesus), senza dunque il supporto di alcun riscontro probatorio esterno, che sia audio, video e finanche testimoniale;

Rilevato, altresì, che la condotta discriminatoria, per la sua intrinseca gravità e intollerabilità, perdipiù quando riferita alla razza, al colore della pelle o alla religione della persona, deve essere sanzionata con la massima severità a norma del Codice di giustizia sportiva e delle norme internazionali sportive, ma occorre nondimeno, e a fortiori, che l’irrogazione di sanzioni così gravose sia corrispondentemente assistita da un benché minimo corredo probatorio, o quanto meno da indizi gravi, precisi e concordanti in modo da raggiungere al riguardo una ragionevole certezza (cfr. per tutte Corte federale d’appello, SS.UU., 11 maggio 2021, n. 105);

Rilevato che nella fattispecie la sequenza degli avvenimenti e il contesto dei comportamenti è teoricamente compatibile anche con una diversa ricostruzione dei fatti, essendo raggiunta sicuramente la prova dell’offesa ma rimanendo il contenuto gravemente discriminatorio confinato alle parole del soggetto offeso, senza alcun ulteriore supporto probatorio e indiziario esterno, diretto e indiretto, anche di tipo testimoniale;

Ritenuto pertanto che non si raggiunge nella fattispecie il livello minimo di ragionevole certezza circa il contenuto sicuramente discriminatorio dell’offesa recata

P.Q.M.

di non applicare le sanzioni previste dall’art. 28 CGS nei confronti del calciatore Francesco Acerbi (Soc. Internazionale).

Il Giudice Sportivo: dott. Gerardo Mastrandrea”.

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