Prima di entrare nel merito delle motivazioni della pronuncia della Corte Federale di Appello, che ha comminato alla società Juventus 15 punti di penalizzazione, è opportuno riassumere, seppur brevemente, le tappe di questa complessa vicenda relativa alle plusvalenze fittizie.
- Plusvalenze Juventus, le tappe della vicenda
- L’istanza di revocazione
- Violazione del divieto del “ne bis in idem”
- Esclusione delle altre società dalle sanzioni
- Prossimi passaggi
- Altri fronti aperti: la manovra stipendi
Plusvalenze Juventus, le tappe della vicenda
In sede disciplinare sportiva, il 15 aprile 2022, il Tribunale Federale disponeva il proscioglimento di 59 dirigenti e membri dei vari consigli di amministrazione di oltre a 11 società fra le quali la Juventus.
Il presupposto della decisione del Tribunale è stato che le operazioni esaminate e oggetto del procedimento disciplinare, benché sospette, non superassero la soglia della ragionevole certezza per definirle fittizie, il Tribunale in particolare censurava il metodo usato dalla Procura Federale della Figc per stabilire la fittizietà delle operazioni ossia confrontare il valore dei giocatori così come indicato nelle operazioni con il valore risultate dal sito Transfermarket.
E’ di tutta evidenza che un siffatto criterio, del tutto indeterminato e ambiguo, non poteva essere ritenuto accettabile dal Tribunale.
In data 27/5/2022 la Corte Federale di Appello sezioni unite rigettava il reclamo proposto dalla Procura federale avverso la decisione del Tribunale stabilendo che l’assenza di parametri normativamente sanciti rendeva difficile individuare fra tutte le operazioni sospette quelle rilevati sotto il profilo disciplinare ed auspicava un intervento normativo al fine di individuare criteri validi ed oggettivi, utili per valutare l’eventuale sussistenza di plusvalenze fittizie.
Questi precedenti sono importanti per comprendere come si è arrivati all’ultima decisione della Corte. Infatti l’errore di impostazione della Procura che, a differenza di altri procedimenti disciplinari sportivi collegati ad indagini penali, si è mossa prima di avere a disposizione tutti gli atti di indagine ha condizionato il successivo passaggio sfociato con il ricorso ad uno strumento eccezionale, quale la richiesta di revocazione della sentenza ex art 63 codice di giustizia sportiva.
In questi casi, è invece decisiva la collaborazione fra le distinte Procure, Federale e Ordinaria, normata dall’art 116 del codice di giustizia sportiva.
Ad esempio, all’epoca dello scandalo di Cremona, la proficua collaborazione fra l’Ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona e l’Ufficio della Procura federale della Figc condusse ad una rapida soluzione in ambito disciplinare sportivo e ciò nonostante la complessità dell’indagine ed il coinvolgimento di un numero considerevole di tesserati e società. Peraltro, gli atti vennero trasmessi dalla Procura di Cremona alla Procura federale ancora prima della chiusura delle indagini penali.
L’istanza di revocazione
Nel caso in esame invece la Procura Federale ha avuto a disposizione tutti gli atti dell’indagine penale solo in data 24 novembre 2022, dopo la discovery processuale avvenuta con la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari da parte della Procura della Repubblica di Torino. Quindi, sulla scorta di ciò la Procura della Federale ha presentato ricorso per revocazione parziale ex art 63 cod. giust. sportiva fondando la sua richiesta sule nuove risultanze istruttorie desumibili dalle oltre 14 mila pagine di documenti posti alla base delle contestazioni mosse in sede penale.
In data 23 gennaio 2023 il ricorso per revocazione della procura federale è stato chiamato in udienza a nuove Sezioni Unite della Corte federale di Appello.
Violazione del divieto del “ne bis in idem”
ll primo problema giuridico affrontato dalla Corte e sviluppato nelle motivazioni è stato quello relativo al principio del divieto del “ne bis in idem”.
Si tratta del principio secondo il quale è vietato ritornare sul già deciso, di ripetere cioè lo stesso giudizio ossia svolgere una seconda volta un’attività già svolta, è un principio garantistico generale valevole anche in ambito disciplinare sportivo.
La Corte ne ha dato un’interpretazione restrittiva in quanto ha ritenuto che non sia applicabile a tutte le previsioni di successive fasi processuali o gradi di procedimento espressamente previste e quindi non sarebbe estensibile anche all’ipotesi, prevista dalla normativa disciplinare sportiva all’art. 63 cod giust sportiva, della revocazione.
Sul punto la giurisprudenza disciplinare sportiva è univoca e quindi è un argomento spendibile solo dinanzi alla Magistratura ordinaria, laddove anche il Collegio di Garanzia dello sport dovesse confermare questa impostazione.
Esclusione delle altre società dalle sanzioni
Un altro aspetto che ha destato perplessità, almeno fino al deposito delle motivazioni della pronuncia della Corte di Appello, è quello relativo all’esclusione delle altre società coinvolte in origine.
Ebbene, quanto alle società SSC NAPOLI e AC CHIEVO e i rispettivi dirigenti, sono state escluse dalla richiesta di revocazione in quanto non vi sono state operazioni di scambio dirette con la società Juventus, quanto invece alle altre, Pisa, Sampdoria, Empoli, Pro Vercelli, Genoa, Parma, Novara e Pescara, per le quali la Procura Federale aveva invece richiesto la revocazione la Corte ha ritenuto comunque di non sanzionarle non ritenendo sussistente la violazione degli artt. 4 e 31 CGS.
Prossimi passaggi
Contro la pronuncia della Corte Federale di Appello, la Juventus potrà, entro trenta giorni dal deposito della sentenza, quindi entro il prossimo 28 marzo p.v. ricorrere al Collegio di garanzia dello sport.
In sostanza il Collegio di garanzia dello sport ha le stesse funzioni della Corte di Cassazione nel senso che non può riformare la sentenza della Corte ma può solo, dopo aver rilevato eventuali difetti di forma, annullare con rinvio alla Corte federale di Appello per un nuovo giudizio.
Contro l’eventuale pronuncia negativa del Collegio di garanzia dello sport la Juventus potrà poi ricorrere all’autorità amministrativa, Tar in primo grado, Consiglio di Stato in secondo grado.
L’iter quindi è ancora lungo e può sicuramente riservare pronunce di segno contrario, in particolare, come già evidenziato, quando su questa vicenda verrà investita la giustizia ordinaria. In tale sede , infatti, potranno essere sollevate questioni relative al rispetto del divieto del ne bis in idem e alla censurabile interpretazione che dello stesso ne ha dato la Corte nella sue motivazioni.
Un profilo interessante che potrà essere posto invece al vaglio del Collegio di garanzia dello sport è quello relativo all’istituto della continuazione fra gli illeciti contestati alla società Juventus.
Tale istituto, infatti, previsto in ambito penale dall’art. 81 cp è applicabile anche in sede disciplinare sportiva (Decisione OOO1/CFA dell’11 settembre 2019) e potrebbe condurre, se ritenuto sussistente, ad una sanzione più mite rispetto a quella invece inflitta dalla Corte Federale di Appello.
Altri fronti aperti: la manovra stipendi
Due sono gli ulteriori procedimenti disciplinari sportivi nei quali è coinvolta la Società Juventus
In primo luogo la vicenda relativa alla “manovra stipendi” in cui la società Juventus è accusata di aver alleggerito il bilancio in misura inferiore rispetto a quanto dichiarato.
In secondo luogo, dalle carte ricevute dalla Procura di Torino sono emerse altre vicende sempre relative a plusvalenze fittizie.
In questi casi, tuttavia, sarà possibile configurare la continuazione fra tutti gli ulteriori illeciti contestati e quelli di cui alla pronuncia di revocazione della Corte, laddove ovviamente tale decisione dovesse essere confermata anche nei successivi gradi di Giudizio.